Articolo 4, comma 6:
Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
Norme per la Protezione della Fauna Selvatica Omeoterma e per il Prelievo Venatorio
Articolo 4, comma 6:
Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
Norme per la Protezione della Fauna Selvatica Omeoterma e per il Prelievo Venatorio
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