É in vigore da oggi la legge regionale n. 5 delli 19.06.2018, intitolata Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria, pubblicata con B.U. 21 giugno 2018, 2° suppl. al n. 25, che riforma integralmente l’intera disciplina della caccia e riempie il vuoto normativo provocato dall’abrogazione della precedente L.R. 70/1996.
Per un commento generale sulle novità introdotte, rimandiamo al comunicato stampa ufficiale emanato dalla Regione Piemonte.
Di seguito, riportiamo invece integralmente l’articolo che riconosce l’attività dei centri di recupero di animali selvatici e disciplina i casi di abbattimento o ritrovamento di fauna selvatica in difficoltà o morta.
Art. 19.
(Abbattimento o ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica. Riconoscimento dell’attività dei centri di recupero degli animali selvatici):
1. Le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) e coordinati in rete regionale.
2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o viene nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile al comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto.
3. I comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di fauna selvatica morta o parti di essa provvedono ad assegnare l’esemplare ad una destinazione di pubblica utilità. Tali enti provvedono, altresì, alla destinazione o smaltimento della carcassa.
4. Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino provvedono a destinare, previa stipula di apposita convenzione, l’esemplare ad un CRAS, se l’animale rinvenuto appartiene a specie protetta è obbligatorio segnalarne il ritrovamento alla Regione.
5. I CRAS comunicano, con cadenza settimanale ai comuni, agli ATC, ai CA, alle province o alla Città metropolitana di Torino gli animali ritirati presso il centro in tale periodo di tempo.
6. I CRAS possono coinvolgere per le proprie attività personale volontario, a titolo gratuito.
7. I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino stipulano con i CRAS facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l’attività di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza.